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d.d 3 aprile 2002

D.D. 3 aprile 2002
Istituzione del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (Legge 3883/2000)

Il Direttore GENERALE

 

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'art. 7 della citata legge n. 383/2000 che prevede l'istituzione di un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della stessa legge;

VISTO il decreto in data 14 novembre 2001, n. 471 con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il Regolamento recante le norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge 7 dicembre 2000, n. 383

 

DISPONE
Art. 1
Il Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2000, è affidato alla responsabilità del direttore generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.

Art. 2
1. Il Registro contiene le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale come descritte dall'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e per le quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 14 novembre 2001, n. 471.
2. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data e dai dati identificativi dell'associazione iscritta.

Art. 3
1. Il Registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.
2. Nell'ultima pagina del registro il direttore generale indica il numero dei fogli di cui è composto.
3. Il servizio per l'associazionismo sociale della Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione al Registro medesimo e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione al registro.

Art. 4
1. Il direttore generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili autorizza, con proprio provvedimento, l'iscrizione al Registro, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono di seguito sulla base della data di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti e salvo esito negativo delle stesse.

Art. 5
1. L'Ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati l'avvenuta iscrizione al Registro o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 6 del D.M. 14 novembre 2001, n. 471.


Roma, 3 aprile 2002

La Direttrice Generale
(dott.ssa Paola CHIARI)

 

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