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Regolamento delle delegazioni

 REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI 

  • ART. 1 - COSTITUZIONE     Il Comitato direttivo del CESV dichiara costituita con sede in...................................... la delegazione territoriale del CESV. La Delegazione è la struttura attraverso la quale il CESV articola la propria presenza sul territorio ed è disciplinata, oltre aquanto previsto dal regolamento, dallo statuto e dal regolamento del CESV.

  • ART. 2 - FINALITA' La Delegazione ha lo scopo di favorire, attraverso appositi momenti consultivi ed associativi, la più ampia partecipazione delle associazioni di volontariato locale sia alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del CESV, sia alla individuazione delle modalità di attuazione. Nella realizzazione delle proprie attività la delegazione si ispira ai principi della legge 266/91e successive modificazioni, ed in particolare si avvale, promuovendolo, della partecipazione del volontariato.
    Potrà, altresì, avere rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni ed ogni altro soggetto nell'ambito delle proprie finalità.
    La delegazione garantisce pari condizioni di accesso, ai servizi e alle attività organizzate, ai volontari e a tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte o no al registro, senza alcuna discriminazione culturale o politica.
    La delegazione realizza ogni attività tesa a promuovere, sviluppare e qualificare le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e, tramite apposita convenzione o contratto, fornisce servizi ad enti locali, istituzioni pubbliche o altri soggetti.

  • ART. 3 - STRUTTURE FUNZIONALI DELLE DELEGAZIONI   Le strutture funzionali della delegazione sono: l'assemblea, il direttivo, il ccordinatore ed il segretario di delegazione. La delegazione può decidere di costituire:un ufficio di coordinamento (composto dal coordinatore e da un massino di tre vice, di cui uno vicario) coordinamenti di settore e/o gruppi di lavoro, ai sensi del successivo art. 6.

  • ART. 4 - STRUTTURA OPERATIVA  La struttura operativa è costituita dal Segretario della Delegazione.
    Per il primo hanno la figura del coordinatore e del segretario potranno anche coincidere.

  • ART. 5 - ASSEMBLEA Sono membri di diritto dell'Assemblea le organizzazioni di volontariato della provincia iscritte al Registro regionale e le organizzazioni di volontariato non iscritte al registro regionale che partecipino alle attività ed alle assemblee della delegazione.
    Le organizzazioni di volontariato non iscritte al registro regionale che non abbiano partecipato all'assemblea di costituzione della delegazione e che intendano far parte dell'Assemblea devono inoltrare domanda scritta al Direttivo della delegazione che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
    In caso di parere negativo la decisione motivata viene sottoposta alla delibera dell'Assemblea.
    L'ammissione è comunque sempre deliberata dalla Assemblea del CESV sentito il Comitato Direttivo del CESV.
    L'assemblea è presieduta dal coordinatore che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza del Direttivo.
    La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno trenta organizzazioni di volontariato che facciano parte della stessa; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
    L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
    In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o in delega.
    Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
    Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese.
    L'Assemblea ha i seguenti compiti:

    • avanza proposte per il programma annuale di attività del CESV;
    • elegge i membri del direttivo;
    • delibera sulle domande di ammissione alla delegazioni su cui il direttivo ha espresso parere negativo;
    • approva la relazione annuale sull'attività della delegazione presentata dal direttivo.


  • ART. 6 - COORDINATORE DI DELEGAZIONE

    • Il coordinatore è eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea;
    • Il coordinatore di delegazione presiede e convoca l'assemblea di delegazione;
    • Il coordinatore di delegazione partecipa all'assemblea del CESV;
    • In caso di assenza o di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice vicario;
    • Il coordinatore propone al direttivo una relazione trimestrale sull'andamento dell'attività della delegazione ed una relazione sul lavoro svolto dal segretario di delegazione. Entrambe le relazioni sono inviate al Comitato Direttivo del CESV, la seconda anche al direttore del CESV;
    • Il coordinatore dura in carica due anni e non è rieleggibile più di una volta.

  • ART. 7 - GRUPPI DI LAVORO Al suo interno l'assemblea può costituire gruppi di lavoro divisi anche per settori specifici d'intervento delle associazioni al fine di avviare una riflessione su precise tematiche, facilitando e favorendo la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alla definizione dei programmi di attività del CESV.
    I gruppi di lavoro possono eleggere coordinatori di settore al fine di effettuare funzioni istruttorie e preparatorie di natura tecnica in ausilio al direttivo di delegazione.

  • ART. 8 - DIRETTIVO DI DELEGAZIONE Il Direttivo è formato dal coordinatore di delegazione e da un numero di membri da 4 a 10, eletti dall'assemblea, tenuto conto dell'esigenza di garantire la più ampia rappresentatività.
    Il direttivo è convocato dal coordinatore di delegazione. Si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta un quarto dei suoi membri ne facciano richiesta.
    Il direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese.
    Il direttivo ha i seguenti compiti:

    • elegge i vice coordinatori di delegazione;
    • esprimersi motivatamente sull'ammissione all'assemblea delle organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale e sottoporre la propria decisione alla approvazione dell'assemblea in caso di decisione negativa; l'eventuale parere positivo viene trasmesso al Direttivo del CESV che delibera l'ammissione;
    • verifica, in collaborazione con il segretario di delegazione, la realizzazione del programma annuale del CESV;
    • approva, su proposta del coordinatore, la relazione trimestrale di cui all'art. 6, comma 5;
    • presenta all'assemblea la relazione annuale sull'attività nella delegazione.

    I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della carica.

  • ART. 9 - SEGRETARIO DELLA DELEGAZIONE Ai sensi dell'art. 8 dello statuto del CESV, il segretario di delegazione, tenendo conto delle indicazioni della delegazione, è nominato dal direttivo del CESV e risponde funzionalmente al Direttore.
    Il segretario di delegazione partecipa senza diritto di voto a tutte le attività della delegazione (assemblea, direttivo, ufficio di presidenza, gruppi di lavoro) esprimendo parere obbligatorio e non vincolante riguardo alle proposte formalizzate dalle strutture di cui all'art. 3.
    Il segretario ha i seguenti compiti:

    • provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni aderenti, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Direttivo e dei gruppi di lavoro;
    • presenta alla delegazione il programma annuale di attività elaborato dal CESV;
    • sovrintende alla realizzazione del programma di attività ed alla gestione e contabilità dei fondi economali stanziati dal CESV;
    • organizza la fruizione dei servizi erogati a livello provinciale e l'interazione con le strutture eroganti a livello regionale;
    • invia alle associazioni facenti parte della delegazione copia della relazione trimestrale di cui all'art. 6, quinto capoverso.

  • ART. 10 - ORGANI DI CONTROLLO Le attività di controllo e garanzia sulle attività delle delegazioni sono svolte dagli organi di controllo e garanzia del CESV.

  • ART. 11 - BILANCIO Il bilancio della delegazione è parte del bilancio del CESV e si conforma ai tempi ed alle caratteristiche di quest'ultimo.

  • NORMA TRANSITORIA Relativamente al primo mandato, la scadenza delle strutture funzionali ed operative è fissata alla data del 31.12.99.
    Relativamente alla assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 1988, in mancanza della elezione del coordinatore di delegazione partecipa il segretario di delegazione con diritto di voto.
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