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Legge Regionale n.22 del 1 sett 1999

 
 
L.R. 1 settembre 1999, n. 22.
Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.
(B.U. 20 settembre 1999, n. 26 - S.O. n. 2)

 
Art 1. Finalità
1. La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo, nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale.

2. La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività.

 
Art 2. Ambiti di attività
1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite che svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettività, le attività finalizzate:
   a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
   b) all'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
   c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana;
   d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
   e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
   f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;
   g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f);
   h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
   i) alla tutela dei diritti dei consumatori;
   l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale;
   m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale;
   n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;
   o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute;
   p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
   q) alla promozione di un'efficace protezione civile.

 
Art 3. Requisiti
1. Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui all'articolo 2 devono essere espressamente previsti:
   a) l'assenza di fini di lucro;
   b) l'elettività delle cariche associative e gratuità delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini;
   c) i criteri di ammissione;
   d) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
   e) le modalità di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari;
   f) le modalità di scioglimento dell'associazione;
   g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

 
Art 4. Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
   a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;
   b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni;
   c) le cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

2. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge le associazioni che:
   a) organizzano l'attività per i propri soci o anche terzi non perseguendo le finalità di cui all'articolo 1;
   b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.


 

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