MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 16 novembre 1992
Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le Associazioni di volontariato.
Il Ministro dell'industria del Commercio e dell' Artigianato.
Visto l'Art. 4 della legge 11 Agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli;
visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall' esercizio dell' attività medesima;
considerata la necessità di apportare correttivi nelle modalità tecniche relative all'obbligo assicurativo;
Decreta:
Art. 1
Il terzo e quarto comma dell'Art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente: 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo Art. 3 devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro.
Art. 2
Il sesto comma dell'Art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente all'iscrizione nel registro previsto dall'Art. 3.
Art. 3
Il primo comma dell'Art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente: 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Art. 4
Il quinto comma dell'Art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:
5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 novembre 1992
Il Ministro: Guarino
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