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Circolare esplicativa del CESV sul D.M. 388

 
CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL CESV SU D.M. 388 DEL 2001

 
Ai presidenti delle organizzazioni di volontariato
Ai presidenti delle cooperative sociali ONLUS
Ai Presidenti delle associazioni ONLUS

 

OGGETTO: Contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale.

Come Lei ben saprà la legge 342 del 21 novembre 2000 all'articolo 96 comma 1 prevede che "al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."
Con il decreto n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2001 il ministero del lavoro ha emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale".
Con il regolamento all'articolo 3 è stato fissato che " Il contributo e' concesso per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, di:

  • autoambulanze;
  • beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
  • beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche."
E' stato, altresì, sancito che:

  • "Per un periodo di almeno tre anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 del presente regolamento o ceduto a terzi;
  • La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso.
Le disposizioni di cui ai punti 1-2-3 non si applicano ai beni di cui acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.
Con l'articolo 4 sono stati definiti i criteri per la suddivisione delle risorse disponibili ed in particolare è stato definito che:
"Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate, all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 23 novembre 2000, n. 342, sono cosi' suddivise:

  • per l'esercizio 2000:

    • nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
    • nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
  • per gli esercizi 2001 e successivi:

    • nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
    • nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
    • nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di beni da donare a strutture pubbliche.
I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno".
La domanda di concessione del contributo dovrà essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;
  • copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;
  • dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo per le attività di utilità sociale e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.
    3. La disposizione di cui alla lettera d) non si applica ai beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti (per il 2001 entro il 31 dicembre dell'anno corrente). Fa fede la data del timbro di spedizione). (Allegato 1)
    Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le domande di concessione del contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento (pubblicato sulla G.U. del 26/10/200) e pertanto entro il 25 dicembre 2001 (fa fede la data del timbro di spedizione). (Allegato 2) Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunicherà, con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.
    Il contributo concesso sarà erogato tramite bonifico bancario o postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.
    Il contributo concesso sarà revocato qualora l'associazione o l'organizzazione cui sono stati assegnati non rispetti le prescrizioni dal regolamento di cui al regolamento in oggetto, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.
    A disposizione per ogni ulteriore informazione.

    Roma, lì 2 novembre 2001

    Il direttore
    Michele Grippa

    Per informazioni telefonare al 800.633563 o scrivere alla email info@cesv.org

 

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