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Circolare Ministero delle Finanze

 
CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE SU BOLLO ESTRATTO CONTO


 

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRIALE PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER Il CONTENZIOSO TRIBUTARIO


Prot. TR 008384

Roma, 13 dic 99

All'ABI - Associazione Bancaria Italiana
P.zza del Gesù, 49
00186 ROMA
OGGETTO: Ambito esplicativo dell art. 17 del D. Lgs. 4.12.1997. n.460.

Con la nota sopradistinta codesta Associazione, nel richiamare I'tart.17 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, che considera esenti in modo assoluto dal tributo di bollo gli "atti, documenti, istanza, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ", chiede di conoscere se i documenti - quali, ad esempio, gli estratti di conto corrente - di cui all'art.13, comma 2-bis. della Tariffa, parte prima annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, Inviati dalle banche alle predette organizzazioni, siano da ricondurre al regime di esenzione previste dal citato art.17. Al riguardo codesta Associazione osserva, in primo luogo, che sono stati dichiarati esenti dall' imposta di bollo gli estratti di conto corrente inviati dalla banche alle organizzazione di volontariato disciplinato dalla legge 11 agosto 1991, n.266, (c.d. legge sul volontariato) con risoluzione prot.n.V/10/1401/95 del 21 ottobre 1995 e, in secondo luogo, che il legislatore sembrerebbe aver inteso considerare esenti dal tributo In parola non solo gli atti, documenti ecc. alla cui formazione le ONLUS abbiano partecipato (posti in essere da questo ultime) bensì anche quelli rilasciati da terzi nei loro confronti (richiesti).
In relazione a quanto sopra, si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda la organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche come enti destinatari degli estratti conto, in quanto l'elencazione degli atti di cui dell'art. 17 dei D.Lgs. n. 460/1997 non consente l'esclusione degli estratti conto ( il cui invio peraltro è previsto dal titolo sesto del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
Ciò posto, si ritiene che gli estratti conto inviati alle ONLUS non vadano soggetti ad imposta di bollo.

 IL DIRETTORE GENERALE

 

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