GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1998
ADDI' 15 APRILE 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:
BADALONI Pietro Presidente
COSENTINO Lionello Vice-Presidente
AMATI Matteo Assessore
BONADONNA Salvatore Assessore
CIOFFARELLI Francesco Assessore
FEDERICO Maurizio Assessore
GUASCO Romolo Assessore
HERMANIN Giovanni Assessore LUCISANO Pietro Assessore
MARRONI Angiolo Assessore
META Michele Assessore
PIZZUTELLI Vincenzo Assessore
ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
... OMISSIS
ASSENTI AMATI - GUASCO - MARRONI
DELIBERAZIONE N.1345
OGGETTO: L. R. 29/93. Contributo in favore delle Organizzazioni di Volontariato. Rideterminazione criteri e modalità per il riparto dei fondi in bilancio.
LA GIUNTA REGIONALE
Proposta dall'Assessore alle Politiche per la Qualità della Vita d'intesa con gli Assessori alla Salvaguardia e Cura della Salute, alle Politiche per la Promozione della Cultura dello Spettacolo e del Turismo, alla Scuola, Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro ed all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;
VISTA la legge 241/90 relativa alla semplificazione delle procedure amministrative;
VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, inoltro, dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati é subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e dello modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);
VISTA la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, concernente "Disciplina dell'attività di Volontariato nella Regione Lazio" e successive integrazioni e modificazioni;
CONSIDERATO che la medesima legge (art. 9) prevede, tra l'altro, la concessione di contributi ad organizzazioni di Volontariato per il sostegno di specifiche e documentate attività o di progetti di cui all'art. S, comma primo, lettera e) della legge n. 266/91, demandando Alla Giunta regionale di provvedere annualmente al riparto di fondi iscritti in bilancio;
VISTA la precedente deliberazione del 3 maggio 1995 n. 4127 che fissa i criteri o le modalità per il riparto dei fondi in bilancio dei contributi in favore delle Organizzazioni di Volontariato;
RITENUTO di dover rideterminare criteri e modalità per il riparto dei fondi disponibili, fissati dalla sopra citata deliberazione n. 4127/95;
SENTITO l'osservatorio regionale sul Volontariato, dì cui all'art. 8 della citata legge 29793 nella seduta dei 30 marzo 1998;
ATTESA la propria competenza a deliberare in ordine ai criteri e modalità per il riparto dei fondi relativi ai contributi per le Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 9, comma terzo della citata legge regionale;
VISTO l'art. 17 comma 32 della legge 127/97;
all'unanimità;
DELIBERA
dì approvare i seguenti criteri e modalità per il riparto dei fondi in bilancio relativi ai contributi da erogare alle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 29/93, che sostituiscono quelli determinati con la precedente deliberazione n. 4127/95:
A) AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE
Saranno ammesse le domande pervenute entro il 31 maggio dì ogni anno, come previsto dalla L.R. 27 aprile 1993, n. 21, da parte dì Organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale e relative sia ad attività specifiche e documentate, sia a progetti da attuare nel territorio regionale;
sarà ammessa una sola richiesta di contributo per ogni singola Organizzazione, anche se iscritta in più sezioni o collabori con altre Organizzazioni e pertanto escluse le Organizzazioni che presenteranno più di una richiesta di contributo;
saranno escluse le richieste presentate da Organizzazioni che:
- non abbiano rendicontato ì contributi già ricevuti ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge regionale n. 29/93;
- abbiano in corso provvedimenti di cancellazione dal registro regionale;
- si riferiscano ad attività o progetti in settori di intervento diversi da quelli della sezione di appartenenza;
- si riferiscano a continuazione o riproposizione, anche sotto diverso nome, di specifiche attività o progetti già finanziati dalla Regione negli anni precedenti;
- non siano corredate dalle seguenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'Organizzazione di Volontariato:
- dichiarazione che per l'attività o per il progetto presentato non sono stati erogati contributi da altri Enti pubblici o privati, o richiesti agli stessi in misura superiore alla quota pane delle spose non coperte dal contributo richiesto alla Regione;
- dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammesso al contributo;
- dichiarazione di essere in possesso dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta (da allegare in copia) previsti dalla normativa vigente nel caso in cui l'Organizzazione presenti un progetto o svolga un'attività che lo richiedano.
Non sono ammesse richieste di contributo riferite a spese di soggiorno, nonché a spese per un importo superiore al 20% dell'ammontare della spesa del progetto o dell'attività ammissibile, per compensi a terzi per prestazioni lavorative o professionali.
B) DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Saranno prese in considerazione le domande di contributo per attività o progetti la cui spesa per la realizzazione non superi l'ammontare di lire 50.000.000.
L'importo del contributo sarà determinato in relazione alla disponibilità di bilancio e, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 75% della parte ammissibile della spesa dell'attività o del progetto, né superare il 90% della stessa.
C) DETERMINAZIONE DELLA PRIORITA'
L'assegnazione dei contributi alle Organizzazioni é effettuata in base alla graduatoria formulata con l'attribuzione dei punteggi assegnati in relazione alle seguenti caratteristiche:
- Progetti o attività realizzati in collaborazione, per mezzo di intese e/o convenzioni non a titolo oneroso da parte dell'Ente stipulante, con gli Enti locali o altre istituzioni pubbliche; tale collaborazione deve, altresì risultare da dichiarazioni di uno degli Enti interessati - punti 5;
- progetti o attività relativi a vari settori d'intervento realizzati da più Organizzazioni in : collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, presentati dalle singole Organizzazioni con la specificazione della parte di propria competenza - punti 4;
- progetti o attività presentati da Organizzazioni che non abbiano ottenuto direttamente l finanziamenti regionali negli anni precedenti, punti 1 per ogni anno - massimo punti 4; per le Organizzazioni che presentano progetti o attività di cui al precedente punto 2), il punteggio da attribuire ad ogni singola Organizzazione che partecipa al progetto o attività comune è quello derivante dalla media dei punteggi attribuibile ad ognuna delle stesse organizzazioni;
- progetti o attività presentati da organizzazioni che nell'anno precedente hanno presentata domanda di contributo ritenuta ammissibile ma esclusa dal finanziamento per insufficienza di fondi disponibili -punti 1;
D) MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.
Le Organizzazioni beneficiarie del contributo dovranno trasmettere all'Assessorato alle Politiche per la Qualità della Vita - Settore 19 - Ufficio IV - i dati e la documentazione necessaria per l'emissione dell'ordinativo dì pagamento.
Le Organizzazioni che ottengono contributi dovranno rendicontare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, l'intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell'attività o del progetto e non solo, quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto. Nel caso in cui le Organizzazioni non abbiano ricevuto i contributi entro la data di cui sopra, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, il termine per la rendicontazione viene sospeso, previa comunicazione dell'Organizzazione interessata e riprende a decorrere dal momento dell'effettiva riscossione dei contributi.
In caso di omessa rendicontazione nei termini sopra indicati sarà attuato il dispositivo di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 29/93. La rendicontazione deve consistere in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato con la descrizione delle spese effettivamente sostenute dalle copie dei giustificativi con l'apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del Presidente dell'Organizzazione. Contestualmente alla presentazione del rendiconto, le Organizzazioni beneficiarie del contributo regionale dovranno comunicare eventuali ulteriori contributi ottenuti da enti pubblici, per l'espletamento dei propri programmi di attività.
L'istruttoria delle richieste di contributo e l'esame delle relative rendicontazioni é effettuata dalle strutture degli Assessorati competenti nelle materie delle diverse sezioni del Registro regionale.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n.127197.
IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: F.to Dott. SAVERIO GUCCIONE
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